
Il decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come modificato dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ha ampliato la tutela degli acquirenti di immobili da costruire.
La modifica legislativa è in vigore dal 16 marzo 2019, e si applica ai contratti tra il costruttore e l’acquirente persona fisica aventi ad oggetto immobili da costruire in forza di titolo abilitativo edilizio richiesto o presentato successivamente a tale data.
È stato introdotto l’obbligo di stipulare il contratto preliminare di compravendita di immobili da costruire per atto pubblico o scrittura privata autenticata, prevedendo la nullità del contratto definitivo di compravendita in caso di mancata consegna all’acquirente della polizza assicurativa indennitaria decennale.
Il costruttore è obbligato inoltre a consegnare all’acquirente, alla stipula del contratto preliminare di compravendita di un immobile da costruire, una fideiussione di importo pari alle somme già riscosse e da riscuotere, a titolo di caparra ed acconti prezzo, fino al definitivo di compravendita.
Le suddette tutele sono irrinunciabili dalla parte acquirente.