
L’art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha introdotto una importante novità in materia di svolgimento delle riunione assembleari prevedendo che “Con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le societa’ per azioni, le societa’ in accomandita per azioni, le societa’ a responsabilita’ limitata, e le societa’cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette societa’ possono altresi’ prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessita’ che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio“.
Si tratta di una misura che consente alle società di capitali che non abbiano all’interno dei propri statuti le clausole che legittimano le riunioni in audio-video conferenza, di svolgere le Assemblee societarie con interventi dei Soci, dell’ Organo di Amministrazione e di Controllo, del Presidente dell’Assemblea e del Notaio verbalizzante, tutti dislocati in luoghi diversi.
La ratio della norma è quella di limitare il più possibile la vicinanza tra le persone e contenere il contagio da Covid-19.
Allo stato dell’arte le società i cui statuti non prevedono tale clausola, pertanto, applicando la suddetta misura straordinaria, possono svolgere le loro assemblee, entro la data del 31 luglio 2021, in totale audio/video conferenza senza che sia necessaria la contestuale presenza in un determinato luogo del presidente, del segretario o del notaio.