
Una recente pronuncia della Cassazione (sentenza 17 dicembre 2020, n. 28972, sez. Unite Civili) si è espressa in tema di condominio negli edifici e diritto di cd. uso esclusivo di parti comuni.
La richiamata sentenza della Corte di Cassazione statuisce che ‘la pattuizione avente ad oggetto l’attribuzione del cd. “diritto reale di uso esclusivo” su una porzione di cortile condominiale, costituente, come tale, parte comune dell’edificio, mirando alla creazione di una figura atipica di diritto reale limitato, idoneo ad incidere, privandolo di concreto contenuto, sul nucleo essenziale del diritto dei condomini di uso paritario della cosa comune, sancito dall’art. 1102 c.c., è preclusa dal principio, insito nel sistema codicistico, del “numerus clausus” dei diritti reali e della tipicità di essi.’
La Corte di Cassazione, ribandendo la tipicità dei diritti reali e l’impossibilità per i privati di pattuire la costituzione di un “diritto reale di uso esclusivo” su una porzione di cortile condominiale, suggerisce all’operatore del diritto di verificare, nel rispetto dei criteri di ermeneutica applicabili, se, al momento di costituzione del condominio, le parti non abbiano voluto trasferire la proprietà della parte comune ovvero costituire un diritto reale d’uso ovvero concedere un uso esclusivo e perpetuo (ovviamente “inter partes”) di natura obbligatoria.
Si tratta di una sentenza che riprende argomentazioni espresse da dottrina e giurisprudenza la cui applicazione pratica è lasciata alla sensibilità dei singoli interpreti del diritto.