Tutela degli acquirenti di immobili da costruire – Contratto preliminare di compravendita di immobile da costruire

compravendita

Il decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come modificato dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ha ampliato la tutela degli acquirenti di immobili da costruire.

La modifica legislativa è in vigore dal 16 marzo 2019, e si applica ai contratti tra il costruttore e l’acquirente persona fisica aventi ad oggetto immobili da costruire in forza di titolo abilitativo edilizio richiesto o presentato successivamente a tale data.

È stato introdotto l’obbligo di stipulare il contratto preliminare di compravendita di immobili da costruire per atto pubblico o scrittura privata autenticata, prevedendo la nullità del contratto definitivo di compravendita in caso di mancata consegna all’acquirente della polizza assicurativa indennitaria decennale.

Il costruttore è obbligato inoltre a consegnare all’acquirente, alla stipula del contratto preliminare di compravendita di un immobile da costruire, una fideiussione di importo pari alle somme già riscosse e da riscuotere, a titolo di caparra ed acconti prezzo, fino al definitivo di compravendita.

Le suddette tutele sono irrinunciabili dalla parte acquirente.

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