Sospensione termini agevolazioni prima casa

E’ stato emanato il DL n. 23 del 2020 (‘decreto liquidità’ “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”) che ha, tra l’altro, disciplinato, all’articolo 24, la sospensione dei termini dell’agevolazione ‘prima casa’.

Ai sensi del citato articolo 24 i termini previsti dalla nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con DPR n. 131 del 1986, nonché il termine previsto dall’articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Stante le difficoltà di effettuare gli adempimenti previsti dalle citate norme (trasferimento della residenza nel Comune in cui si trovano gli immobili acquistati con il beneficio prima casa, l’alienazione nel termine di un anno dal nuovo acquisto della prima casa preposseduta) dovute all’emergenza epidemiologica da COVID-19, il legislatore ha disposto la sospensione dei termini, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31dicembre 2020.

I predetti termini sospesi riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2021.

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