
Una delle misure adottate in campo societario per fronteggiare lo shock economico provocato dalla pandemia da Covid-19 in corso, che deroga alla normativa “ordinaria” in tema di “opportuni provvedimenti” da assumere in caso di maturazione di perdite rilevanti nelle s.r.l. E nelle S.p.a., è quella introdotta dall’art. 6, D.L. 8 aprile 2020, n. 23.
Dal 9 aprile 2020 per le perdite verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro il 31 dicembre 2020 è stata sospesa l’applicazione delle norme del Codice civile in tema di srl, spa relative: i) alla riduzione del capitale sociale per perdite oltre il terzo del capitale sociale che siano rilevate dopo il cosiddetto “anno di grazia”; ii) riduzione del capitale sociale per perdite oltre il terzo del capitale sociale, le quali riducano il capitale sociale sotto il minimo di legge; iii) scioglimento della società per il caso di perdite che riducano il capitale sotto il minimo, in caso di mancato loro ripianamento.
E’ stato sospeso temporaneamente l’obbligo di assumere «opportuni provvedimenti» in caso di perdite rilevanti (e, in particolare, di provvedere al loro ripianamento). Rimane sempre possibile la facoltà dei soci di provvedervi ugualmente (mediante riduzione del capitale o mediante apporto di nuove risorse) o decidere la trasformazione o lo scioglimento della società.